Risposta:
Cancelleria competente a ricevere l'atto:
CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
SCRITTA: vedi fac-simile
CONTRIBUTO UNIFICATO e BOLLO: ESENTI
DANTICIPAZIONE FORFETTARIA: 27 €
PARTICOLARI REQUISITI
Possono presentare l’istanza, per sé e/o per i figli, i genitori (con figli minorenni) separati, divorziati, naturali privi dell’assenso dell’altro genitore.
La domanda va presentata al Tribunale del luogo di residenza del minore
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
COPIA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE O DELLA SENTENZA DI DIVORZIO
- STATO DI FAMIGLIA OVE E’ INSERITO IL MINORE
- DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL GENITORE NON AFFIDATARIO,ovvero DICHIARAZIONE DI AFFIDAMENTO A FAMILIARI PER IL GENITORE AFFIDATARIO
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
3/4 GIORNI, all’esito delle informazioni
TEMPI PREVISTI PER IL RILASCIO DI COPIA DELL'ATTO
IMMEDIATAMENTE dopo il decreto di autorizzazione, se con efficacia immediata
15 giorni negli altri casi, dopo il decreto di autorizzazione
Risposta:
Cancelleria competente a ricevere l'atto:
CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
SCRITTA CONTRIBUTO UNIFICATO: ESENTE
BOLLO: ESENTE
ANTICIPAZIONE FORFETTARIA: 27 € DIRITTI DI COPIA: € 11,54 senza urgenza - € 34,62 con urgenza PARTICOLARI REQUISITI POSSONO CHIEDERLA I GENITORI O IL TUTORE
PARTICOLARI REQUISITI
POSSONO CHIEDERLA I GENITORI O IL TUTORE
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
QUELLA NECESSARIA PER IL TIPO DI RICHIESTA (v. fac simile)
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
UNA SETTIMANA
TEMPI PREVISTI PER IL RILASCIO DI COPIA DELL'ATTO
CIRCA DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA FORMAZIONE DELL’ATTO
Risposta:
Cancelleria competente a ricevere l'atto:
CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
SCRITTA
CONTRIBUTO UNIFICATO: ESENTE
BOLLO: ESENTE
ANTICIPAZIONE FORFETTARIA: 27 €
DIRITTI DI COPIA: € 11,54 senza urgenza - € 34,62 con urgenza
PARTICOLARI REQUISITI
POSSONO CHIEDERLA I GENITORI O IL TUTORE
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
QUELLA NECESSARIA PER IL TIPO DI RICHIESTA (v. fac simile)
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
UNA SETTIMANA
TEMPI PREVISTI PER IL RILASCIO DI COPIA DELL'ATTO
CIRCA DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA FORMAZIONE DELL’ATTO
Risposta:
Da gennaio 2016 i beni immobili in vendita all'asta sono pubblicizzati sul
sito internet dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Modena (custode) al
seguente indirizzo:
www.mo.astagiudiziaria.com
Cancelleria competente a ricevere l'atto:
CANCELLERIA ESECUZIONI CIVILI
ISTANZA:
SCRITTA: vedi fac-simile in www.astemodena.it
MARCHE DA BOLLO: n. 1 da € 16,00 (da acquistare in tabaccheria):
PARTICOLARI REQUISITI
Chiunque presenti domanda deve:
Far riferimento al numero del fascicolo e del lotto per il quale si fa domanda
Specificare i propri dati anagrafici e fiscali
Dichiarare se coniugato in regime di comunione o separazione dei beni
Completare interamente il facsimile
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
Vedi www.astemodena.it
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
Vedi www.astemodena.it
Risposta:
Cancelleria competente a ricevere l'atto:
CANCELLERIA FALLIMENTARE
ISTANZA:
# SCRITTA
# MARCHE DA BOLLO: n.3 da € 16,00 ciascuna (da acquistare in tabaccheria)
1. una per la nota di trascrizione privilegio
2. una per il certificato di origine della macchina
3. una per il verbale steso dal cancelliere.
PARTICOLARI REQUISITI
Può presentare la domanda qualunque soggetto che voglia accedere ai benefici della legge (in genere: proprietari di aziende che vogliano acquistare macchine per la produzione, venditore)
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
# Certificato d’origine della macchina
# Contratto di acquisto regolarmente registrato all’Ufficio delle Entrate (verrà restituito)
# Se il pagamento della macchina è avvenuto con cambiali, le cambiali (verranno restituite)
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
La trascrizione avviene subito, occorrono 10/15 giorni per la sigillatura della targhetta. Ultimo aggiornamento Domenica 05 Aprile 2009 14:26
Risposta:
Dove Rivolgersi :
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
SCRITTA
CONTRIBUTO UNIFICATO € 98,00
ANTICIPAZIONE FORFETTARIA: 27 € (da acquistare in tabaccheria)
PARTICOLARI REQUISITI
PUO’ CHIEDERLI L’INTERESSATO AL PAGAMENTO
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
CERTIFICATO DI NON OPPOSIZIONE RILASCIATO DAL PREFETTO QUIETANZA RILASCIATA DALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA SOMMA DA RISCUOTERE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ESPROPRIO
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
2/3 GIORNI
Risposta:
Dove Rivolgersi :
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
SCRITTA
CONTRIBUTO UNIFICATO: € 98,00
ANTICIPAZIONE FORFETTARIA: 27 € (da acquistare in tabaccheria)
PARTICOLARI REQUISITI
Può richiederla il PRIVATO o il NOTAIO
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
nessuna
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
IMMEDIATAMENTE dopo la formazione dell’atto
Risposta:
Dove Rivolgersi :
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
SCRITTA
CONTRIBUTO UNIFICATO: € 98,00
ANTICIPAZIONE FORFETTARIA: 27 € (da acquistare in tabaccheria)
PARTICOLARI REQUISITI
Può richiederla il Legale Rappresentante o l’Amministratore della società
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
nessuna
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
3/4 GIORNI
TEMPI PREVISTI PER IL RILASCIO DI COPIA DELL’ATTO
IMMEDIATAMENTE dopo la formazione dell’atto
Risposta:
Dove Rivolgersi :
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
SCRITTA
CONTRIBUTO UNIFICATO: € 98,00
ANTICIPAZIONE FORFETTARIA: 27 € (da acquistare in tabaccheria)
PARTICOLARI REQUISITI
POSSONO CHIEDERLA I SOCI DELLA SOCIETA’
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
--
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
UNA SETTIMANA
TEMPI PREVISTI PER IL RILASCIO DI COPIA DELL’ATTO
CONTESTUALE ALLA FORMAZIONE DELL’ATTO
Risposta:
Dove Rivolgersi :
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
SCRITTA
CONTRIBUTO UNIFICATO: € 98,00
ANTICIPAZIONE FORFETTARIA: 27 € (da acquistare in tabaccheria)
ESENTE ( solo dal CU ) se viene chiesto per un minore
PARTICOLARI REQUISITI
POSSONO CHIEDERLA I PARENTI, L’AZIENDA U.S.L., LA QUESTURA
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
DOCUMENTAZIONE MEDICA
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
UNA SETTIMANA
TEMPI PREVISTI PER IL RILASCIO DI COPIA DELL’ATTO
CONTESTUALE ALLA FORMAZIONE DELL’ATTO
Risposta:
Dove Rivolgersi :
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
SCRITTA
CONTRIBUTO UNIFICATO: € 98,00
ANTICIPAZIONE FORFETTARIA: 27 € (da acquistare in tabaccheria)
PARTICOLARI REQUISITI
Può richiederla il privato, il Legale Rappresentante o l’Amministratore della società
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
nessuna
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
3/4 GIORNI
TEMPI PREVISTI PER IL RILASCIO DI COPIA DELL’ATTO
IMMEDIATAMENTE dopo la formazione dell'atto
Risposta:
a questo link tutta la modulistica e le disposizioni
Risposta:
Cancelleria competente a ricevere l'atto:
CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
SCRITTA
CONTRIBUTO UNIFICATO: ESENTE
BOLLO: ESENTE
DIRITTI DI NOTIFICA: € 27,00 DIRITTI DI COPIA: € 11,54 senza urgenza - € 34,62 con urgenza
PARTICOLARI REQUISITI
POSSONO CHIEDERLA I GENITORI O IL TUTORE
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
QUELLA NECESSARIA PER IL TIPO DI RICHIESTA (v. fac simile)
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
UNA SETTIMANA
TEMPI PREVISTI PER PER IL RILASCIO DI COPIA DELL’ATTO
CIRCA DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA FORMAZIONE DELL’ATTO
Risposta:
SERVIZIO MOMENTANEAMENTE SOSPESO
Cancelleria competente a ricevere l'atto:
CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
ORALE previo appuntamento (inviare una mail a: puntoinformativo@tribunaledimodena.it)
Marche da bollo (da acquistare in tabaccheria): 2 marche da € 16,00 ciascuna ed 1 marca da € 11,54
PARTICOLARI REQUISITI
EREDE o GENITORE/TUTORE DI EREDE MINORENNE/ INTERDETTO/INABILITATO
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
- CERTIFICATO DI MORTE IN CARTA LIBERA
- CODICE FISCALE DEL RINUNCIANTE/ACCETTANTE E DEL DEFUNTO
- AUTORIZZ. DEL GIUDICE TUTELARE (per gli eredi minorenni,interdetti,inabilitati)
- MOD F. 23 ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO A FAVORE DELLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI di € 294,00 (IN CASO DI ACCETTAZIONE BENEFICIATA) O DI € 200,00 (IN CASO DI RINUNCIA)
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
IMMEDIATAMENTE, NEL GIORNO FISSATO PER L’APPUNTAMENTO
TEMPI PREVISTI PER PER IL RILASCIO DI COPIA DELL’ATTO
20/30 giorni successivi alla formazione dell’atto, se richiesta.
Se raccolta dal Notaio:
- copia autentica del verbale in bollo da € 16,00 già registrata
- istanza alla cancelleria in bollo € 16,00
- Diritti di certificato € 3,84
Allegati
scheda informativa rinuncia
scheda informativa accettazione
link al modello f23 (agenzia delle entrate)
Risposta:
Cancelleria competente a ricevere l'atto:
CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
SCRITTA: vedi fac-simile predisposto dalla Cancelleria
CONTRIBUTO UNIFICATO: € 98,00
ANTICIPAZIONE FORFETTARIA: 27 € (da acquistare in tabaccheria) DIRITTI DI COPIA € 11,54 senza urgenza € 34,62 con urgenza
PARTICOLARI REQUISITI
Può richiederlo chi ha smarrito un libretto o un certificato di deposito al portatore o ha subito il furto dello stesso
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
- COPIA DELLA DENUNCIA fatta agli organi competenti
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
Dipende dai tempi di risposta degli organi di polizia, relativamente alle informative, e da quelli necessari per l’attestazione da parte dell’Istituto Bancario
TEMPI PREVISTI PER PER IL RILASCIO DI COPIA DELL’ATTO
IMMEDIATAMENTE dopo la formazione del provvedimento
Risposta:
Cancelleria competente a ricevere l'atto:
CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
SCRITTA
CONTRIBUTO UNIFICATO: ESENTE
ANTICIPAZIONE FORFETTARIA: 27 € (da acquistare in tabaccheria)
PARTICOLARI REQUISITI
CONIUGE, PARENTE ENTRO IL 4° GRADO, AFFINE ENTRO IL 2° GRADO, CONVIVENTE, RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI O SANITARI IMPEGNATI NELLA CURA DELLA PERSONA PER LA QUALE SI CHIEDE LA NOMINA.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
STATO DI FAMIGLIA DELLA PERSONA PER LA QUALE SI CHIEDE LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CERTIFICATO MEDICO ESTRATTO DELL'ATTO DI NASCITA
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
ENTRO 60 GIORNI DAL DEPOSITO DELL’ISTANZA
TEMPI PREVISTI PER PER IL RILASCIO DI COPIA DELL’ATTO
Entro 5 giorni dalla formazione del provvedimento del giudice tutelare.
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Risposta:
TRIBUNALE DI MODENA
Modena, 9 novembre 2015
Provv. N. 88\2015
Prot. n. 469\2015
Anno 2015 Tit. Cl. Fasc.
Allegati: 1
Oggetto: Ricerca dei beni da pignorare ex art 492bis cpc. Modalità di presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare il danno del proprio debitore.
L’art. 492-bis cpc prevede che il Presidente del Tribunale o un giudice da lui delegato possa autorizzare l’ufficiale giudiziario, su istanza del creditore, alla ricerca telematica dei beni da pignorare.
L’art. 155-quinquies co.1° disp att cpc dispone che detta autorizzazione possa essere data al creditore direttamente nel caso in cui le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati gestite dalle pubbliche amministrazioni non siano funzionanti.
Tali disposizioni sono da ritenersi attualmente operative, a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione n°132/15 del DL n°83/15, che in particolare:
- ha sostituito il primo comma dell’art.155-quater disp att cpc, che condizionava l’efficacia di dette norme alla futura emanazione di un decreto ministeriale (con cui individuare “i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori…”), con disposizione che invece estende agli Ufficiali giudiziari le regole di condivisione dei dati mediante cooperazione applicativa fra Pubbliche Amministrazioni, dettate dagli art.58 e 72 del Dlgs n°82/05; introduce la possibilità di immediata stipula di convenzioni fra il Ministero della Giustizia ed il singolo gestore pubblico finalizzate alla fruibilità informatica dei dati, per ovviare all’attuale mancanza delle regole tecniche e delle dotazioni necessarie all’attuazione della cooperazione applicativa prevista in dette norme; prevede altresì che sia pubblicato “sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’articolo 492-bis del codice”;
- ha introdotto un secondo comma all’art.155-quinquies disp att cpc, ove è prevista l’operatività dei poteri vicari assegnati ai creditori dal primo comma di tale articolo, per singola banca dati ricompresa nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché per quelle
degli enti previdenziali, “sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’art.155-quater, primo comma”.
Ne consegue che, a seguito di tali modifiche – non sottoposte a speciali disposizioni transitorie, e quindi vigenti dal 20 agosto 2015, giorno di pubblicazione in GU della legge n°132/15, come disposto dall’art.24 del DL 83/15- ogni creditore è attualmente abilitato a richiedere l’autorizzazione di cui all’art.155-quinquies co.1° disp att cpc; essendo detta facoltà destinata a venir meno, per singola banca dati, soltanto con il suo futuro inserimento nell’elenco da pubblicarsi sul portale dei servizi telematici.
Le banche dati sono: 1) Anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari. 2) Pubblico Registro Automobilistico; 3) Banche dati degli enti di previdenza. 4) ulteriori banche dati di cui al decreto di attuazione del Ministero della Giustizia.
L’archivio dei rapporti finanziari è l’archivio dei dati obbligatoriamente comunicati all’anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605: dagli enti pubblici, dalle aziende e dalle banche e da altri soggetti. In particolare, si ricorda che è fatto obbligo alle banche, alla società Poste italiane Spa e ad ogni altro operatore finanziario di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 Euro (la “sezione di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605” di cui all’art. 155 bis disp. att. c.p.c.).
I dati acquisiti, in seguito ad autorizzazione del giudice, devono essere gestiti dal procuratore nel rispetto delle cautele a tutela della riservatezza previste per tutti i dati sensibili delle parti in suo possesso.
Requisiti specifici di ammissibilità dell’istanza
Quanto ai requisiti specifici di ammissibilità dell’istanza ex art.155-quinquies co.1° disp. att. cpc, è necessario che l’istante documenti:
- di essere titolare del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del soggetto in relazione al quale è chiesta la ricerca;
- l’inutile decorso del termine fissato dall’art. 482 cpc, ovvero il pericolo nel ritardo atto a giustificare la ricerca prima della notificazione del precetto;
- che il debitore abbia residenza, domicilio, dimora o sede nel circondario (art. 492 bis co.1° cpc)
Non è invece richiesto dalla legge che il creditore si sia previamente, ma inutilmente, attivato a ricercare altrimenti i beni aggredibili del debitore.
Contenuto dell’istanza
L’istanza di cui all’art. 492 bis co. 1 c.p.c. “deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell’art. 547 c.p.c., dell’indirizzo di posta elettronica certificata”.
L’istanza deve altresì essere accompagnata dal versamento del contributo unificato che deve essere corrisposto contestualmente alla presentazione dell’istanza di autorizzazione all’accesso alle banche dati nella misura di € 43,00 (art. 13 co. 1 quinquies). Non va corrisposta l’anticipazione forfettaria ex art 30 DPR 115\02.
Deposito telematico
Si tratta di un atto introduttivo, da inserire nel registro “Volontaria Giurisdizione” compilando tutti i campi necessari (fig. 1).
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Nella schermata successiva va inserito il codice oggetto 400999 (altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione) come visibile in fig. 2.
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Andrà poi allegato il contributo unificato. Tra gli allegati da inserire figurano inoltre il titolo esecutivo e il precetto notificato, l’atto principale da impostare sarà la richiesta ex art. 492 bis, chiaramente in pdf nativo.
L’istanza per l’esercizio delle facoltà transitoriamente riconosciute al creditore procedente senza l’intervento dell’U.G. può essere formulata sulla falsariga del fac simile in allegato.
Il Presidente del Tribunale Il Dirigente Amministrativo
dott. Vittorio Zanichelli dott.ssa Luigina Signoretti
Cliccare qui per il modello della istanza
Risposta:
Aggiornamento: 11/6/2018
TRIBUNALE DI MODENA
Oggetto:
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Nomina del professionista ex art 15 , comma 9 della Legge 27 gennaio 2012
n. 3 (Composizione crisi da Sovraindebitamento).
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L’istanza per la nomina del professionista ex art 15 , comma 9 della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (Composizione crisi da Sovraindebitamento) va presentata ad uno degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento presso la Camera di Commercio o l'Ordine dei Commercialisti.
Risposta:
al seguente link tutte le disposizioni e la modulistica
Risposta:
al seguente link tutte le istruzioni e la modulistica